Animal rights
JURISPRUDENCE
Legal protection for animals
La questione dei diritti degli animali si sta facendo strada nel panorama giuridico nazionale e internazionale solo
da qualche decennio eppure già risulta essere uno degli argomenti più prolifici a livello di produzione normativa.
Partendo da una definizione generale, per diritti degli animali si intende lestensione alle specie animali di
alcuni dei diritti fondamentali delluomo, in primis il diritto di vivere in libertà e di non soffrire inutilmente.
Si tratta di argomenti che nel tempo hanno portato a generare un grande dibattito dapprima filosofico e in seguito
giuridico. Andiamo per ordine. Durante il secolo scorso nel filone della filosofia del diritto post-moderna si è
sviluppata la corrente della filosofia animalista che ha studiato il perché fosse necessario tutelare gli animali.
Tre sono le tesi prevalenti al riguardo.
Secondo una prima teoria gli animali da oggetto diventano soggetti di diritto o comunque centri di interessi primari. Esponente di questo pensiero è Tom Regan secondo il quale gli animali non necessitano di avere diritti soggettivi ma possono essere centro di interessi pubblici di rilevanza primaria che qualcuno deve proteggere così come accade per i bimbini e gli incapaci. Una seconda teoria afferma al contrario che gli animali sono titolari di diritti soggettivi veri e propri perché parificati a noi come esseri viventi e che ogni forma di specismo (cioè la distinzione nel riconoscimento di taluni diritti in base alla specie di appartenenza) andrebbe eliminata. Limpegno del giurista moderno dovrebbe insomma indirizzarsi verso lampliamento della categoria dei diritti oltre la specie verificando preliminarmente se esistano condizioni che ostino a tale espansione o se la mancata soggettività animale sia solo frutto di un atteggiamento antropocentrico e specista degli ordinamenti giuridici.
Unultima teoria asserisce che gli animali, non essendo persone, non hanno diritti soggettivi ma sono esseri senzienti e questo basta a garantirne le esigenze. Esponente di questa teoria è Singer. Questultimo sostiene che i diritti degli animali non sono dei veri diritti analoghi a quelli in capo alle persone perché non classificabili né come diritti assoluti né come diritti relativi. Pur avendo molte delle caratteristiche dei diritti fondamentali possono infatti essere fatti valere solo nei confronti delluomo (quindi non sono assoluti) e non verso gli altri animali. Ad esempio, secondo questa filosofia, luomo non può uccidere un animale nemmeno per cibarsene ma lanimale può essere ucciso da un altro animale e, quindi, non possiede un vero e proprio diritto a non essere ucciso. Per questo motivo molti ritengono più corretto parlare di doveri delluomo nei confronti dellanimale piuttosto che di diritti degli animali. Singer tra laltro introduce il principio della pari considerazione degli interessi. Se davvero tutti gli esseri umani meritano uno status morale pieno ed eguale che li distingua dalle altre specie dovrebbero avere qualche caratteristica esclusivamente loro. Giacché le caratteristiche considerate esclusivamente umane sono la razionalità e luso della parola che, tuttavia, mancano ad alcuni esseri umani quali i neonati o i malati di mente (i cosiddetti casi marginali), a costoro non dovrebbe essere riconosciuto lo status di umano e la tutela che ne deriva. Viceversa, tutte le caratteristiche comuni alla totalità degli uomini (quale la capacità di provare dolore per esempio) sono proprie anche degli animali. Da qui un cambio di prospettiva che, invece di restringere la necessità di tutela ai soli umani, va ad estenderla anche agli animali.
Oggi, in effetti, gli animali sono oggetto di norme la cui natura giuridica è multilivello. Sono sei in particolare i livelli di normazione che li riguardano: prima di tutto vi sono fonti internazionali, poi vi è la CEDU, le fonti dellUnione Europea, le leggi italiane, le fonti regionali e, infine, le fonti locali.
A livello internazionale citiamo in primis la Dichiarazione dei diritti degli animali di Washington del 1978 che, tuttavia, non ebbe altro che un mero valore politico e numerose altre convenzioni in cui gli animali sono protetti solo marginalmente come annessi allambiente in cui vivono. Basti pensare per esempio alla Convenzione sulle zone umide di Ramsar, al Protocollo di Kyoto e alle Convenzioni di Montego Bay e Parigi. Le convenzioni appositamente redatte per regolare la questione della tutela degli animali sono numericamente esigue e comunque riguardano specie specifiche: la Convenzione per la caccia alle balene, la Convenzione sul commercio della flora e della fauna selvatica a rischio estinzione, la Convenzione per la protezione delle foche antartiche e infine la Convenzione sulle specie migratrici. Tutti accordi che non risultano essere applicabili alla generalità delle specie animali esistenti sul nostro pianeta.
A livello europeo invece la prima fonte da trattare è la CEDU la quale non cita nemmeno una volta gli animali. Questi, in via interpretativa, arrivano ad essere considerati al pari di beni e come tali risentono esclusivamente della tutela che viene loro concessa applicando listituto della proprietà privata. Citiamo di seguito la Convenzione europea sul trasporto di animali, quella sullallevamento, sulla macellazione e, infine, la Convenzione sulluso di animali vertebrati nella sperimentazione a fini scientifici. Sono tutte convenzioni del Consiglio dEuropa i cui preamboli (delle poche che lo posseggono per lo meno) mostrano un particolare interessante: pare, infatti, che queste convenzioni nascano sì allo scopo di garantire il benessere degli animali ma ancora prima mostrano come la tutela vera e propria non abbia quale suo destinatario diretto lanimale bensì luomo. Interesse della Convenzione sugli animali da sperimentazione è, infatti, quello di tutelare la morale pubblica; quello delle Convenzione sugli animali da macello è invece la salute. Il benessere degli animali risulta essere in entrambi gli esempi secondario. Ma cosa si intende esattamente per benessere? Il benessere può essere definito come la misura della capacità di adattamento positivo dellanimale agli stimoli provenienti dallambiente. La prima riflessione sul benessere degli animali risale agli anni 60 in Gran Bretagna, dove lo sviluppo degli allevamenti intensivi condusse il governo inglese ad istituire una commissione tecnica il Rapporto Brambell con cui si elaborò la famosa lista delle cinque libertà (Five freedoms) di cui gli animali da allevamento devono godere: la libertà dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione, la libertà di avere un ambiente fisico adeguato; la libertà dal dolore, dalle ferite, dalle malattie; la libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche normali e, infine, la libertà dalla paura e dal disagio. A queste libertà e alla considerazione degli animali come esseri senzienti hanno fatto esplicito riferimento le Convenzioni internazionali che negli anni 70 hanno dato avvio ad una considerazione in termini giuridico-normativi del benessere degli animali e la legislazione europea che ne e seguita. Il benessere animale è diventato da qui un elemento fondante delle politiche agricole e dello sviluppo rurale nonché una delle componenti della sicurezza e della qualità del prodotti agro-alimentari sebbene si debba specificare che gli animali che si prendono in considerazione nellanalisi del benessere animale siano essenzialmente quelli da reddito.
Con lentrata in vigore del Trattato di Lisbona il benessere animale ha trovato una nuova collocazione nellarticolo 13 del TFUE il quale afferma che nella formulazione e nellattuazione delle politiche dellUnione nei settori dellagricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio lUnione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.
La stessa collocazione del principio in questo articolo è studiata: larticolo 13 del TFUE è, infatti, il terzo di un gruppo di norme gli articoli 11, 12 e 13 appunto che riguardano rispettivamente lambiente, i consumatori e il benessere degli animali prevedendo che delle relative esigenze di tutela si debba tener conto in tutte le politiche dellUnione.
Lart. 13 del Trattato di Lisbona non a caso proprio per la sua natura di principio guida della politica europea è direttamente applicabile in tutti gli Stati dellUnione.
Della tutela degli animali si tiene conto seppur indirettamente anche nella Costituzione italiana agli articoli 9, 10, 11 e ancora allarticolo 117.
Partendo dal primo, già in passato si chiedeva di riformarlo per introdurre il principio della meritevolezza della tutela degli animali che altrimenti troverebbe riscontro solo dalla lettura interpretativa dellespressione la Repubblica tutela il paesaggio da cui appunto deriva la tutela dellambiente e solo conseguentemente quella degli animali.
Seconda forma di tutela deriva dagli articoli 10 e 11 Cost. inerenti al recepimento delle norme internazionali e la partecipazione del Paese alle organizzazioni internazionali che consentono di applicare in Italia tutte le convezioni internazionali ed europee aventi ad oggetto gli animali. In realtà nemmeno questi due articoli forniscono una tutela tutto sommato adeguata e lo si comprende proprio dalla lettura combinata con larticolo precedentemente citato: anche che si arrivasse alla costituzionalizzazione di un principio di tutela degli animali con conseguente modifica dellart. 9 Cost. della Costituzione sorgerebbe successivamente un secondo problema, quello dei controlimiti derivanti dallapplicazione delle norme estere nel nostro ordinamento: in materia di interessi animali sarebbe, infatti, possibile un controlimite tale da disapplicare diritto internazionale se non conforme con il principio costituzionale espresso da questo eventuale nuovo articolo 9 Cost.? Sarebbe necessario anche un cambio di impostazione in tal senso perché ad oggi solo la tutela dei diritti umani così come espressi nei principi fondamentali della Costituzione italiana può fungere da controlimite rispetto ad una norma di diritto internazionale, non altro.
Quanto allarticolo 117 Cost., questo ripartisce la competenza legislativa fra Stato e Regioni e per lo meno per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario tale riparto comporta anche la divisione dei poteri in merito al fenomeno della tutela animale. Dalla divisione delle funzioni legislative deriva, infatti, anche la divisione delle funzioni amministrative e regolamentari nonché di quelle autorizzatorie, concessorie, ablatorie, dichiarative e di conoscenza. Fra queste, le funzioni autorizzatorie in particolare, possono essere sia di permesso che di divieto con riserva di permesso (per esempio il divieto generale a sperimentare su animali vivi se non si è autorizzati) mentre le funzioni dichiarative consistono in controlli e rilasci di certificati, attestazioni e certazioni. Lart 117 Cost. resta ad ogni modo una norma di organizzazione, non di condotta. Il problema si pone con riferimento al fatto che la tutela della natura risulta essere talmente importante da accendere un dibattito su quanto sia possibile scorporare il territorio in più parti ognuna soggetta agli interessi di una regione piuttosto che di unaltra. La disciplina in materia dovrebbe essere quanto più omogenea possibile su tutto territorio per essere davvero effettiva ma ciò non accadrà finché in Italia resterà vigente un sistema giuridico basato fondamentalmente sulla ripartizione e sulle deroghe.
A livello di normativa nazionale, gli animali sono oggetto di tutela nel diritto penale che riserva loro lintero titolo nove bis del codice per combattere reati quali uccisione e maltrattamento ma anche qui la ratio di tale intervento non ha ad oggetto la tutela degli animali in sé bensì la tutela della comune sensibilità. Tralasciando il codice, altre fonti in materia sono date da leggi specifiche in materia di randagismo, abbattimento, caccia, pesca, macellazione o trasporto.
Risultano invece essere carenti di disposizioni al riguardo sempre a livello di legge ordinaria il codice civile e il relativo codice di procedura che solo da poco prevede una norma avente ad oggetto limpignorabilità degli animali, lart. 514.
In conclusione, non resta che fare cenno alle fonti regionali e locali: la tutela da loro stabilita è esigua e poco garantista. Sarebbe in tal senso auspicabile un razionale riordino non solo di queste fonti normative ma anche di quelle superiori. Questo, insieme ad altre soluzioni quali il superamento delle resistenze culturali in materia, il riconoscimento a rango costituzionale della dignità animale senza necessità di compromettere la specificità dei diritti umani e il superamento della concezione dellanimale come res, è un elemento basilare per la creazione di un sistema normativo che assicuri agli animali la tutela giuridica di cui necessitano.
Fonte www.iurisprudentes.it
Secondo una prima teoria gli animali da oggetto diventano soggetti di diritto o comunque centri di interessi primari. Esponente di questo pensiero è Tom Regan secondo il quale gli animali non necessitano di avere diritti soggettivi ma possono essere centro di interessi pubblici di rilevanza primaria che qualcuno deve proteggere così come accade per i bimbini e gli incapaci. Una seconda teoria afferma al contrario che gli animali sono titolari di diritti soggettivi veri e propri perché parificati a noi come esseri viventi e che ogni forma di specismo (cioè la distinzione nel riconoscimento di taluni diritti in base alla specie di appartenenza) andrebbe eliminata. Limpegno del giurista moderno dovrebbe insomma indirizzarsi verso lampliamento della categoria dei diritti oltre la specie verificando preliminarmente se esistano condizioni che ostino a tale espansione o se la mancata soggettività animale sia solo frutto di un atteggiamento antropocentrico e specista degli ordinamenti giuridici.
Unultima teoria asserisce che gli animali, non essendo persone, non hanno diritti soggettivi ma sono esseri senzienti e questo basta a garantirne le esigenze. Esponente di questa teoria è Singer. Questultimo sostiene che i diritti degli animali non sono dei veri diritti analoghi a quelli in capo alle persone perché non classificabili né come diritti assoluti né come diritti relativi. Pur avendo molte delle caratteristiche dei diritti fondamentali possono infatti essere fatti valere solo nei confronti delluomo (quindi non sono assoluti) e non verso gli altri animali. Ad esempio, secondo questa filosofia, luomo non può uccidere un animale nemmeno per cibarsene ma lanimale può essere ucciso da un altro animale e, quindi, non possiede un vero e proprio diritto a non essere ucciso. Per questo motivo molti ritengono più corretto parlare di doveri delluomo nei confronti dellanimale piuttosto che di diritti degli animali. Singer tra laltro introduce il principio della pari considerazione degli interessi. Se davvero tutti gli esseri umani meritano uno status morale pieno ed eguale che li distingua dalle altre specie dovrebbero avere qualche caratteristica esclusivamente loro. Giacché le caratteristiche considerate esclusivamente umane sono la razionalità e luso della parola che, tuttavia, mancano ad alcuni esseri umani quali i neonati o i malati di mente (i cosiddetti casi marginali), a costoro non dovrebbe essere riconosciuto lo status di umano e la tutela che ne deriva. Viceversa, tutte le caratteristiche comuni alla totalità degli uomini (quale la capacità di provare dolore per esempio) sono proprie anche degli animali. Da qui un cambio di prospettiva che, invece di restringere la necessità di tutela ai soli umani, va ad estenderla anche agli animali.
Oggi, in effetti, gli animali sono oggetto di norme la cui natura giuridica è multilivello. Sono sei in particolare i livelli di normazione che li riguardano: prima di tutto vi sono fonti internazionali, poi vi è la CEDU, le fonti dellUnione Europea, le leggi italiane, le fonti regionali e, infine, le fonti locali.
A livello internazionale citiamo in primis la Dichiarazione dei diritti degli animali di Washington del 1978 che, tuttavia, non ebbe altro che un mero valore politico e numerose altre convenzioni in cui gli animali sono protetti solo marginalmente come annessi allambiente in cui vivono. Basti pensare per esempio alla Convenzione sulle zone umide di Ramsar, al Protocollo di Kyoto e alle Convenzioni di Montego Bay e Parigi. Le convenzioni appositamente redatte per regolare la questione della tutela degli animali sono numericamente esigue e comunque riguardano specie specifiche: la Convenzione per la caccia alle balene, la Convenzione sul commercio della flora e della fauna selvatica a rischio estinzione, la Convenzione per la protezione delle foche antartiche e infine la Convenzione sulle specie migratrici. Tutti accordi che non risultano essere applicabili alla generalità delle specie animali esistenti sul nostro pianeta.
A livello europeo invece la prima fonte da trattare è la CEDU la quale non cita nemmeno una volta gli animali. Questi, in via interpretativa, arrivano ad essere considerati al pari di beni e come tali risentono esclusivamente della tutela che viene loro concessa applicando listituto della proprietà privata. Citiamo di seguito la Convenzione europea sul trasporto di animali, quella sullallevamento, sulla macellazione e, infine, la Convenzione sulluso di animali vertebrati nella sperimentazione a fini scientifici. Sono tutte convenzioni del Consiglio dEuropa i cui preamboli (delle poche che lo posseggono per lo meno) mostrano un particolare interessante: pare, infatti, che queste convenzioni nascano sì allo scopo di garantire il benessere degli animali ma ancora prima mostrano come la tutela vera e propria non abbia quale suo destinatario diretto lanimale bensì luomo. Interesse della Convenzione sugli animali da sperimentazione è, infatti, quello di tutelare la morale pubblica; quello delle Convenzione sugli animali da macello è invece la salute. Il benessere degli animali risulta essere in entrambi gli esempi secondario. Ma cosa si intende esattamente per benessere? Il benessere può essere definito come la misura della capacità di adattamento positivo dellanimale agli stimoli provenienti dallambiente. La prima riflessione sul benessere degli animali risale agli anni 60 in Gran Bretagna, dove lo sviluppo degli allevamenti intensivi condusse il governo inglese ad istituire una commissione tecnica il Rapporto Brambell con cui si elaborò la famosa lista delle cinque libertà (Five freedoms) di cui gli animali da allevamento devono godere: la libertà dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione, la libertà di avere un ambiente fisico adeguato; la libertà dal dolore, dalle ferite, dalle malattie; la libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche normali e, infine, la libertà dalla paura e dal disagio. A queste libertà e alla considerazione degli animali come esseri senzienti hanno fatto esplicito riferimento le Convenzioni internazionali che negli anni 70 hanno dato avvio ad una considerazione in termini giuridico-normativi del benessere degli animali e la legislazione europea che ne e seguita. Il benessere animale è diventato da qui un elemento fondante delle politiche agricole e dello sviluppo rurale nonché una delle componenti della sicurezza e della qualità del prodotti agro-alimentari sebbene si debba specificare che gli animali che si prendono in considerazione nellanalisi del benessere animale siano essenzialmente quelli da reddito.
Con lentrata in vigore del Trattato di Lisbona il benessere animale ha trovato una nuova collocazione nellarticolo 13 del TFUE il quale afferma che nella formulazione e nellattuazione delle politiche dellUnione nei settori dellagricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio lUnione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.
La stessa collocazione del principio in questo articolo è studiata: larticolo 13 del TFUE è, infatti, il terzo di un gruppo di norme gli articoli 11, 12 e 13 appunto che riguardano rispettivamente lambiente, i consumatori e il benessere degli animali prevedendo che delle relative esigenze di tutela si debba tener conto in tutte le politiche dellUnione.
Lart. 13 del Trattato di Lisbona non a caso proprio per la sua natura di principio guida della politica europea è direttamente applicabile in tutti gli Stati dellUnione.
Della tutela degli animali si tiene conto seppur indirettamente anche nella Costituzione italiana agli articoli 9, 10, 11 e ancora allarticolo 117.
Partendo dal primo, già in passato si chiedeva di riformarlo per introdurre il principio della meritevolezza della tutela degli animali che altrimenti troverebbe riscontro solo dalla lettura interpretativa dellespressione la Repubblica tutela il paesaggio da cui appunto deriva la tutela dellambiente e solo conseguentemente quella degli animali.
Seconda forma di tutela deriva dagli articoli 10 e 11 Cost. inerenti al recepimento delle norme internazionali e la partecipazione del Paese alle organizzazioni internazionali che consentono di applicare in Italia tutte le convezioni internazionali ed europee aventi ad oggetto gli animali. In realtà nemmeno questi due articoli forniscono una tutela tutto sommato adeguata e lo si comprende proprio dalla lettura combinata con larticolo precedentemente citato: anche che si arrivasse alla costituzionalizzazione di un principio di tutela degli animali con conseguente modifica dellart. 9 Cost. della Costituzione sorgerebbe successivamente un secondo problema, quello dei controlimiti derivanti dallapplicazione delle norme estere nel nostro ordinamento: in materia di interessi animali sarebbe, infatti, possibile un controlimite tale da disapplicare diritto internazionale se non conforme con il principio costituzionale espresso da questo eventuale nuovo articolo 9 Cost.? Sarebbe necessario anche un cambio di impostazione in tal senso perché ad oggi solo la tutela dei diritti umani così come espressi nei principi fondamentali della Costituzione italiana può fungere da controlimite rispetto ad una norma di diritto internazionale, non altro.
Quanto allarticolo 117 Cost., questo ripartisce la competenza legislativa fra Stato e Regioni e per lo meno per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario tale riparto comporta anche la divisione dei poteri in merito al fenomeno della tutela animale. Dalla divisione delle funzioni legislative deriva, infatti, anche la divisione delle funzioni amministrative e regolamentari nonché di quelle autorizzatorie, concessorie, ablatorie, dichiarative e di conoscenza. Fra queste, le funzioni autorizzatorie in particolare, possono essere sia di permesso che di divieto con riserva di permesso (per esempio il divieto generale a sperimentare su animali vivi se non si è autorizzati) mentre le funzioni dichiarative consistono in controlli e rilasci di certificati, attestazioni e certazioni. Lart 117 Cost. resta ad ogni modo una norma di organizzazione, non di condotta. Il problema si pone con riferimento al fatto che la tutela della natura risulta essere talmente importante da accendere un dibattito su quanto sia possibile scorporare il territorio in più parti ognuna soggetta agli interessi di una regione piuttosto che di unaltra. La disciplina in materia dovrebbe essere quanto più omogenea possibile su tutto territorio per essere davvero effettiva ma ciò non accadrà finché in Italia resterà vigente un sistema giuridico basato fondamentalmente sulla ripartizione e sulle deroghe.
A livello di normativa nazionale, gli animali sono oggetto di tutela nel diritto penale che riserva loro lintero titolo nove bis del codice per combattere reati quali uccisione e maltrattamento ma anche qui la ratio di tale intervento non ha ad oggetto la tutela degli animali in sé bensì la tutela della comune sensibilità. Tralasciando il codice, altre fonti in materia sono date da leggi specifiche in materia di randagismo, abbattimento, caccia, pesca, macellazione o trasporto.
Risultano invece essere carenti di disposizioni al riguardo sempre a livello di legge ordinaria il codice civile e il relativo codice di procedura che solo da poco prevede una norma avente ad oggetto limpignorabilità degli animali, lart. 514.
In conclusione, non resta che fare cenno alle fonti regionali e locali: la tutela da loro stabilita è esigua e poco garantista. Sarebbe in tal senso auspicabile un razionale riordino non solo di queste fonti normative ma anche di quelle superiori. Questo, insieme ad altre soluzioni quali il superamento delle resistenze culturali in materia, il riconoscimento a rango costituzionale della dignità animale senza necessità di compromettere la specificità dei diritti umani e il superamento della concezione dellanimale come res, è un elemento basilare per la creazione di un sistema normativo che assicuri agli animali la tutela giuridica di cui necessitano.
Fonte www.iurisprudentes.it